NESSUN INADEMPIMENTO, la revoca è un sopruso
Strada dei Parchi S.p.A. apprende via stampa, senza alcuna comunicazione preventiva, che con un’inaudita e immotivata decisione, tesa a umiliare e penalizzare un gruppo imprenditoriale il cui solo torto è di aver investito in Italia credendo nell’apprezzamento delle istituzioni, il Governo ha ritenuto di attivare l’art. 35 del Decreto Legge 30.12.2019 n. 162, revocando la concessione delle Autostrade A24-A25, della quale S.d.P era divenuta titolare nel 2002 vincendo la gara europea che lo Stato fece dopo aver preso atto di due successivi default delle società dell’Anas che gestivano i due tratti autostradali.
Roma, 8 luglio 2022. Strada dei Parchi S.p.A. apprende via stampa, senza alcuna comunicazione preventiva, che con un’inaudita e immotivata decisione, tesa a umiliare e penalizzare un gruppo imprenditoriale il cui solo torto è di aver investito in Italia credendo nell’apprezzamento delle istituzioni, il Governo ha ritenuto di attivare l’art. 35 del Decreto Legge 30.12.2019 n. 162, revocando la concessione delle Autostrade A24-A25, della quale S.d.P. era divenuta titolare nel 2002 vincendo la gara europea che lo Stato fece dopo aver preso atto di due successivi default delle società dell’Anas che gestivano i due tratti autostradali.
Si tratta di una scelta ritorsiva del tutto ingiustificata, sia per ragioni di procedura che di merito.
Prima di tutto, perché giunge fuori tempo massimo, visto che S.d.P ha notificato in data 12 maggio c.a. ai ministeri delle Infrastrutture e dell’Economia la propria unilaterale decisione di avvio delle procedure per il recesso e la cessazione anticipata della concessione (ai sensi dell’articolo 11.11 della convenzione stessa), essendo venute definitivamente meno le condizioni minime in grado di garantire una efficace operatività in una condizione di equilibrio economico-finanziario. È dunque S.d.P che ha deciso di risolvere in via anticipata il contratto, la cui scadenza naturale è fissata al 2030, ed è a questa decisione che il Mims ha il dovere di rispondere attivando le procedure per definire l’indennizzo dovuto, come previsto dalla concessione medesima.
Tale sofferta decisione è maturata dopo la bocciatura da parte del Cipess dell’ennesimo Piano economico e finanziario (Pef) – cioè lo strumento per mettere in sicurezza l’infrastruttura dal rischio terremoti e adeguarla alle nuove normative europee e nazionali – e di fronte alla constatazione che pur essendo il Pef iniziale di S.d.P scaduto nel 2013, da allora, nonostante 18 diverse proposte sviluppate da parte di S.d.P, recependo indicazioni e parametri forniti dal concedente, nulla è mai stato deciso.
In secondo luogo, non sussistono le ragioni giuridiche per l’applicazione dell’art. 35, che anzi viola apertamente e senza giusta causa i contratti in essere. Intanto perché S.d.P non è inadempiente – anzi ha provveduto a pagare in proprio interventi urgenti che non le competevano e ha sopportato il blocco delle tariffe dal 2015 – e nessuna sentenza, neppure di primo grado, ha mai condannato la Società o i suoi amministratori. Inoltre, le prove di carico ordinate da alcuni Tribunali abruzzesi a periti professionisti hanno accertato senza ombra di dubbio che non sussiste alcun rischio per le infrastrutture autostradali e dunque non è a rischio la sicurezza degli utenti, mentre una sentenza della Corte di Giustizia ha stabilito che tutti i lavori di manutenzione fin qui affidati in house erano e sono perfettamente legittimi.
Tuttavia, c’è una ragione dirimente, che obtorto collo siamo costretti ad evocare, per respingere l’art. 35. Tale articolo e la legge che lo contiene furono scritti subito dopo il crollo del Ponte Morandi a Genova, vicenda drammatica che ha responsabilità ben specifiche ma ha scatenato nel Paese una generalizzata riprovazione morale nei confronti di tutti i titolari di concessioni pubbliche, autostradali e non, inducendo le forze politiche a “cavalcare” populisticamente tale sentimento. Peccato che nel caso di Genova, a torto o a ragione, l’art. 35 non sia stato usato, nonostante le reiterate minacce di farlo a fronte dell’indignazione dell’opinione pubblica scossa dalle conseguenze tragiche dell’accaduto. Mentre lo si pretende di applicare a S.d.P, soltanto in base all’asserito presupposto, immaginato dal Ministero senza alcun elemento probante, che prima o poi possa accadere un qualche incidente.
Peraltro, la decisione poggia su una raccolta di documentazione che si ferma al 2019: da allora, se il pericolo fosse stato davvero acclarato, perché sono stati fatti passare inutilmente tre anni? E con quale credibilità tale provvedimento viene messo in atto dalla stessa istituzione, il Mims, a cui per legge è demandata la funzione di vigilanza sulle infrastrutture autostradali e la loro manutenzione, e che in questo ruolo mai ha espresso rilievi al concessionario?
Per tutti questi motivi, S.d.P, di fronte alla formalizzazione di un atto che non esita a definire un sopruso, ha deciso di difendere in tutte le sedi il proprio buon nome e gli interessi legittimi che rappresenta, che sono quelli di un gruppo italiano che garantisce lavoro a 1700 dipendenti e produce ricchezza pari all’8% del pil della regione Abruzzo.
Gianluca Colace