AUTONOMIA DIFFERENZIATA e Livelli Essenziali di Prestazione
Quali i rischi? L’intervento di Alessandra Di Pillo
Principio cardine del federalismo fiscale, l’istituto dell’autonomia differenziata, previsto dall’articolo n. 116, comma n. 3 della Costituzione, dispone la possibilità che le Regioni, a statuto ordinario, di acquisire potestà legislativa esclusiva, con annesso esercizio delle relative funzioni, su una o più materie ad oggi ricomprese nell’ambito della potestà concorrente Stato/Regioni.
Sono quelle indicate al comma n. 3 dell’articola n. 117 della Costituzione, afferenti: “i rapporti internazionali e con l’Unione Europea, il commercio con l’estero, la tutela e sicurezza del lavoro, l’istruzione, le professioni, la ricerca scientifica e tecnologica, la tutela della salute, l’alimentazione, l’ordinamento sportivo, la protezione civile, il governo del territorio, i porti e gli aeroporti civili, le grandi reti di trasporto e di navigazione, la comunicazione, l’energia, la previdenza complementare e integrativa, il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, la cultura e l’ambiente, le casse di risparmio e gli enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale”.
Anche in una o più delle seguenti materie che il comma n. 2 dell’articolo n. 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato: organizzazione della giustizia di pace; norme generali sulla istruzione; tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.
Il riconoscimento di tale forma di autonomia differenziata avverrebbe con Legge dello Stato, su iniziativa da parte della Regione o delle Regioni interessate, previa intesa Stato/Regione/i.
Detta previsione costituzionale è da tempo oggetto di riflessione e di ampio dibattito politico.
Resta ad oggi, ancora, sostanzialmente inattuata, nonostante la relativa previsione costituzionale risalga, ormai, alla lontana legge di revisione costituzionale n. 3 del 2001, che ne ha riformato il titolo V in chiave di federalistica di più ampio riconoscimento di autonomia di entrata e di spesa alle Regioni ed agli Enti Locali. In molti continuano ad arguire circa l’inopportunità attuativa della norma, anche appartenenti all’attuale maggioranza di governo.
Si vedrebbe nella sua adozione, il rischio di una aumentata forbice differenziale di ricchezza tra le Regioni del nord e quelle del Sud, a discapito dei principi, generalmente riconosciuti, di solidarietà orizzontale e di pari opportunità nello sviluppo socioeconomico dei territori.
L’autonomia differenziata, per come pensata nel recente disegno di legge, già in discussione alle Camere, favorirebbe il concentrarsi dell’assegnazione di risorse pubbliche conseguente al trasferimento delle competenze nelle materie d’interesse, a tutto vantaggio delle regioni del nord, già di per sé più ricche per più ampia disponibilità di strumentazione ed infrastrutture.
Molto dibattuto ed oggetto di contestazione il connesso tema del finanziamento dei Livelli Essenziali di Prestazione, conosciuti come L.E.P., e richiamati dal medesimo disegno di legge.
Tale disegno prevede che, nelle more della concreta definizione dei L.E.P., le Regioni che beneficeranno della autonomia differenziata, verranno ad essere finanziate, in relazione alle materie oggetto di trasferimento di competenze, in base alla propria spesa storica registrata in relazione alle materie d’interesse, anziché sulla base di costi e fabbisogni standard, secondo la corretta previsione della Legge n. 196/2009 e s.m.i., in materia di coordinamento di Finanza Pubblica e Bilancio dello Stato.
Va, al riguardo, osservato che in applicazione del principio inderogabile di uguaglianza, i L.E.P. devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, a garanzia dei diritti civili e sociali di tutti i cittadini in materia paritaria, senza differenziazione in ordine all’appartenenza territoriale ed alla eventuale differente capacità fiscale della Regione di appartenenza.
A detta di molti sarebbe opportuno, quindi, definire prima i L.E.P., e la relativa modalità di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard.
Così facendo le risorse legate al riconoscimento dell’autonomia differenziata verrebbero assegnate alle Regioni, in modo più equo, sulla base di detti parametri, la cui costruzione statistica si fonda su elementi perequativi e solidaristici.
Sarebbe, altresì, auspicabile introdurre un sistema premiale nella distribuzione delle risorse, che incentivi le Regioni più svantaggiate a fare meglio, impegnandosi nel raggiungimento di più elevati livelli di efficacia, efficienza ed economicità nell’impiego delle risorse di diretta gestione.
Alessandra Di Pillo