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GLI STALLI BICI NELLA LEGGE regionale abruzzese

Piattaforma di valutazione dei servizi dedicati alle biciclette e a chi le guida

Pescara, 7 settembre 2023. La materia della mobilità ciclistica in Abruzzo è regolamentata dalla L.R. 25 marzo 2013, n. 8 – Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica. Tra i tanti temi, è affrontato anche quello degli spazi e delle dotazioni strumentali destinati alla sosta delle biciclette, nonché all’intermodalità. In particolare, all’articolo n. 5 (Tipologie degli interventi), punto n. 2, si fa cenno agli interventi per la mobilità ciclistica, che possono comprendere:

c) costruzione e dotazione di parcheggi attrezzati, liberi o custoditi, e di centri di noleggio riservati alle biciclette, prioritariamente in corrispondenza dei centri intermodali di trasporto pubblico e presso strutture pubbliche;

g) intese con i soggetti esercenti i servizi ferroviari e i gestori delle infrastrutture ferroviarie al fine di promuovere l’intermodalità tra la bicicletta e il treno, in particolare per la realizzazione di parcheggi per biciclette nelle aree di pertinenza delle stazioni ferroviarie e la promozione del trasporto della bicicletta al seguito.

Inoltre, l’articolo n. 8 (Disposizioni particolari per i Comuni), al comma n. 1 così recita: “I Comuni, sedi di stazioni ferroviarie o di autostazioni o di stazioni metropolitane, prevedono, in prossimità delle suddette infrastrutture, la realizzazione di velostazioni, ovvero di adeguati impianti per il deposito custodito di cicli e motocicli, con eventuale annesso servizio di noleggio biciclette”.

In più i Comuni sono tenuti ad inserire nei regolamenti edilizi norme per la realizzazione di spazi comuni per il deposito di biciclette negli edifici adibiti a residenza e attività terziarie o produttive nonché alla erogazione di servizi pubblici.

Giancarlo Odoardi

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