BORSACCHIO, INVITO A RICONSIDERARE QUESTIONE

Sei ragioni giuridiche per riflettere sulla riperimetrazione ex lege in senso riduttivodella riserva regionale guidata “Borsacchio”

Pescara, 12 gennaio 2024. Il Consiglio regionale dell’Abruzzo ha ridotto in modo drammatico – da 1110 a 24.7 ettari – l’estensione della riserva naturale regionale guidata Borsacchio, che insiste sul comune di Roseto degli Abruzzi. In attesa che il resoconto della seduta convocata alle ore 10.00 del 28 dicembre scorso venga pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio (l’ordine del giorno è invece consultabile a http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/affassweb/Xi_Legislatura/ordini_del_giorno/2023/2023-12-28.pdf), ecco un riepilogo delle informazioni a oggi disponibili.

La modifica è stata varata di notte, sotto forma di emendamento inserito nella legge regionale di stabilità per il 2024 (progetto di legge n. 379/2023. L’emendamento recante “modifiche all’art. 69, comma 2, della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6” è stato presentato in assemblea senza essere dunque adeguatamente discusso in seno alla commissione consiliare competente.

Le conseguenze. L’esclusione di una estesa porzione di territorio dalla riserva regionale consentirà lo svolgimento di interventi che la norma istitutiva del Borsacchio vieta in modo espresso (art. 69, comma 19, l. r. n. 6 del 2005) proprio a protezione degli elementi naturalistici presenti sul territorio. Le attività d’ora in poi legittime vanno dalla costruzione di nuovi edifici all’apertura di strade, passando per il danneggiamento, la raccolta delle specie vegetali spontanee e l’introduzione di specie non autoctone.
Le criticità. La decisione del Consiglio regionale suscita più di una perplessità di ordine giuridico. Ci limitiamo a segnalarne sei tra quelle principali.

La prima: le modalità e le tempistiche quanto meno discutibili adottate dalla maggioranza consiliare appaiono prive delle garanzie minime di trasparenza e democraticità che dovrebbero caratterizzare tutti i processi decisionali.

La seconda: la decisione del Consiglio di limitare l’estensione della riserva costituisce un atto unilaterale, che la Regione ha assunto in carenza di un preventivo confronto con gli enti locali. Questo modus operandi appare illegittimo, in quanto contrario ai principi che ispirano la legge quadro n. 394 del 1991 sulle aree naturali protette, che costituisce parametro normativo interposto in quanto espressione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali (art. 117, comma 2, lett. s)) non derogabile in peius dalle Regioni.

La terza: l’inserimento di una norma dai “potenti” effetti naturalistici all’interno della legge di stabilità, che ha invece natura finanziaria per l’ordinamento regionale, inficia l’articolato complessivo del vizio di eterogeneità sostanziale. Si è insomma molto lontani da una “buona legge”, come confermano i costanti richiami del Presidente della Repubblica e della Corte costituzionale al rispetto del requisito di omogeneità normativa, che il Consiglio regionale dell’Abruzzo ha evidentemente ignorato.

La quarta: al tempo della semplificazione normativa e dello snellimento dei processi amministrativi, il Consiglio regionale con un solo emendamento notturno vanifica 18 anni di sforzi, anche economici, necessari alla redazione del Piano di assetto naturalistico (Pan) della riserva, che a gennaio 2024 sarebbe giunto ad approvazione e che è, a oggi, evidentemente inutilizzabile.

La quinta: la riperimetrazione dell’area del Borsacchio, comprimendo la vocazione naturalistica di una parte del territorio abruzzese, è costituzionalmente illegittima, in quanto contrasta in modo evidente con gli obblighi di tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi anche nell’interesse delle future generazioni, che la nostra Costituzione impone a tutte le articolazioni della Repubblica, comprese quelle di livello regionale (art. 9, comma 2, Cost.).

La sesta: le modifiche all’art. 69, comma 2, della l. r. n. 6/2005, appaiono in contrasto con il diritto europeo (art. 117, comma 1, Cost.) e, segnatamente, con la proposta di regolamento Nature Restoration Law (COM(2022)304) sul ripristino degli ecosistemi, che è in corso di adozione nel quadro della strategia europea di biodiversità per il 2030 e del Green Deal. Il legislatore regionale sembra infatti andare in direzione opposta rispetto alle indicazioni di potenziamento e ripristino degli ecosistemi contenute nella proposta di regolamento.

Per queste ed altre ragioni, nell’invitare il decisore regionale a riconsiderare la problematica e auspicabilmente e a valutare percorsi alternativi e legittimi, desideriamo – invitando all’adesione tutti gli studiosi interessati – avviare una iniziativa di riflessione e discussione scientifica, che, partendo dal caso di specie, indaghi e delinei i principi di diritto interno e sovranazionale, che legittimano in senso procedurale e sostanziale ogni intervento sul sistema delle aree naturali protette, come azione scientificamente fondata di tutela il più possibile integrale dei frammenti di patrimonio naturale che ancora resistono all’intervento umano, tenendo anche conto che se Borsacchio è una piccolissima riserva, è ragionevole la preoccupazione che possa diventare un pericoloso precedente.

In questa prospettiva, l’iniziativa ha anche il senso di offrire sia alle comunità e associazioni interessate che ai Pubblici Poteri i risultati dell’approfondimento scientifico, anche per contribuire alla ricerca di possibili e ulteriori soluzioni tecniche, in un’ottica di leale collaborazione e pieno rispetto istituzionale.

I Promotori
Giampiero di Plinio, Rettore Università Telematica Leonardo da Vinci
Gianluca Bellomo, Università G. d’Annunzio, Chieti-Pescara
Luisa Cassetti, Università degli Studi di Perugia
Marta Ferrara, Università degli Studi di Teramo
Mario Fiorillo, Università degli Studi di Teramo
Alessia Fonzi Università degli Studi di L’Aquila
Alberto Lucarelli, Università degli Studi Federico II, Napoli
Fabrizio Politi, Università degli Studi di L’Aquila
Romano Orrù, Università degli Studi di Teramo
Marcello Salerno, Università degli Studi A. Moro, Bari
Giuliano Vosa (Università degli Studi di Catania)