La dubbia politica degli appalti del Comune di Pescara in materia di gestione del verde pubblico orientata alla produzione di CO2!
Pescara, 18 marzo 2024. In riferimento all’applicazione dei CAM, i criteri ambientali minimi, resi obbligatori per gli Enti Locali dal relativo decreto del 2020 e previsti dal Codice degli Appalti verdi (noto come Green Public Procurement), registriamo due recenti question time del cittadino a cui, a nostro avviso, sono state fornite risposte vaghe ed evasive, oltre che contraddittorie e non veritiere.
Intanto un chiarimento: i cd CAM contribuiscono al conseguimento degli obiettivi previsti dal “Piano d’Azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della Pubblica Amministrazione” , e includono procedure molto precise e obbligatorie in materia di appalti pubblici, nella fattispecie quando si affidano lavori di progettazione o manutenzione di spazi verdi a ditte esterne. I CAM “devono” essere inclusi nell’offerta di opere e servizi e l’Amministrazione comunale, Ente Appaltante, “deve vigilare” al riguardo e poi “VERIFICARE” sull’esito della loro applicazione.
Cosa riferisce l’Assessore Santilli nel leggere le risposte ai richiamati question time elaborate dai funzionari del settore Verde pubblico? Che “i CAM vengono di norma inseriti nelle progettazioni relative agli appalti gestiti del Servizio Verde Pubblico e Parchi” e che, anche in sede di interventi ritenuti straordinari, provvede, laddove possibile (?), ad applicare le stesse prescrizioni previste per le manutenzioni ordinarie.
Abbiamo verificato e abbiamo riscontrato una serie significativa di contraddizioni se non una palese violazione degli obblighi normativi come richiamati, tali da indurre la richiesta di intervento almeno delle autorità preposte alla vigilanza in materia di anticorruzione (ANAC).
Partiamo dal caso forse più evidente, dal “Progetto esecutivo per la rimozione delle piante danneggiate dal fuoco nel comparto 4 e 5 della Pineta Dannunziana” (a quanto pare sempre meno Riserva e solo Pineta, già in sede di indizione delle gare d’appalto).
La catasta di legna visibile nei pressi del cantiere rimanda, come già evidenziato nei question time richiamati, alla domanda sulla loro sorte. Deve essere scritto nella documentazione progettuale, in attuazione dei CAM che al riguardo danno precise e dettagliate indicazioni: il materiale deve essere compostato!
Abbiamo esaminato la documentazione progettuale, elaborata dal professionista incaricato e successivamente “vistato” dai referenti del settore di riferimento, e abbiamo appurato che:
i CAM vengono certamente considerati e quindi attenzionati (vi si dedica un articolo), ma solo quelli relativi, citando il DECRETO 7 febbraio 2023, “all’affidamento del servizio di progettazione di parchi giochi, la fornitura e la posa in opera di prodotti per l’arredo urbano e di arredi per gli esterni e l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di prodotti per arredo urbano e di arredi per esterni”. Nessun accenno a quelli, decisamente pertinenti, del Decreto del 2020, completamente esclusi dalla proposta progettuale;
addirittura, nelle indicazioni finali della Relazione Tecnica del professionista incaricato, lo stesso, in netto contrasto con quanto previsto dai CAM, afferma che: “Per quanto riguarda il legname accatastato, a seguito dell’esbosco dello stesso, questo rimane nelle disponibilità dell’appaltatore che ne deciderà della eventuale utilizzazione. Il valore di mercato del materiale legnoso esboscato, tenendo conto dello stato del materiale in parte carbonizzato, in parte già in decomposizione, è quasi nullo, questo potrebbe però trovare una possibile commercializzazione nell’ambito delle biomasse per scopo energetico, pertanto si suggerisce all’Amministrazione di verificare tale possibilità, ad esempio potrebbe essere appetibile per la centrale a biomasse presente nella vicina città di Termoli in Molise; comunque sia, è importante che lo stesso venga ritirato e che non rimanga troppo tempo all’imposto creando problemi fitopatologici e di sicurezza”.
In altre parole, si concorda in modo evidente di sostenere azioni, cioè bruciare biomassa, in netto contrasto con quelle indispensabili per la riduzione della produzione di CO2!
Un chiaro invito a contravvenire agli obblighi normativi previsti dal Codice degli appalti, legge dello Stato, e addirittura suggerito dal progettista a cui l’Ente appaltante si adegua conferendo incarichi professionali e di fornitura servizi, decisamente all’opposto dei principi ispiratori del “Piano d’Azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione” (Green Public Procurement, gli acquisti verdi) i cui obiettivi “devono”, non “possono”, essere perseguiti dagli Enti locali.
La medesima condotta, nel senso di elusione dall’applicazione dei CAM, è stata riscontrata nel bando relativo all’intervento attualmente in corso in Piazza Sacro Cuore e C.so Umberto (finanziamento PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).
Lungo il recinto di cantiere, il materiale pubblicitario richiama l’attenzione dei passanti sul rilievo dell’intervento in merito al contrasto della produzione di CO2. Bene, ma anche in questo, a leggere i progetti, si scopre che i CAM non vengono assolutamente considerati, anzi si ritiene, anche in questo caso come suggerito in sede di progettazione, che non vi siano CAM vigenti da adottare!
Si ritiene, non avendo documentazione di riferimento, che anche nell’occasione richiamata la massa legnosa rimossa, “l’esbosco”, venga lasciata nelle disponibilità della ditta appaltatrice.
Per finire, nell’analizzare le risposte ai question time richiamati, da alcuni documenti relativi alla redazione dei capitolati relativi alla gestione ordinaria del verde pubblico (nella fattispecie di piani di manutenzione del verde orizzontale) abbiamo rilevato, in modo possibilmente più grave di quanto già riferito, che l’Amministrazione comunale addirittura aggiunge l’attribuzione di punteggi per offerte che prevedano la destinazione energetica delle biomasse vegetali rimosse durante i lavori, opzione non contemplata nei CAM.
Non trovando inoltre evidenza pubblica nel tempo di altre azioni previste come obbligatorie dai CAM, quali campagne di comunicazione che coinvolgano i cittadini, abbiamo motivo di ritenere che in nessun appalto “verde”, spacciato quindi come sostenibile, i CAM siano stati adottati nè in diversi casi presi in considerazione, se non addirittura contrastati.
Il che potrebbe far anche considerare la possibile nullità degli appalti, ovvero il possibile vizio di condotta non regolare nell’intera filiera degli stessi, anche in termini di assenza di controllo e verifica, condizione questa che si aggiungerebbe al mancato impegno virtuoso dell’Ente Locale, l’Amministrazione comunale di Pescara, in sede di raggiungimento degli obiettivi previsti dal “Piano d’Azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione”, laddove la parola CAM viene citata oltre 80 volte!
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