CUI PRODEST?

Asl Pescara – doppio canale per le assunzioni O.S.S. a tempo determinato

Pescara, 13 settembre 2024. Sono giunte segnalazioni da parte di candidati utilmente collocati nelle graduatorie per le assunzioni di personale – Operatori Socio Sanitari da assegnare ai vari presidi ospedalieri – rese definitive con la deliberazione n. 1816 del 01.12.2023 della ASL Pescara.

Le perplessità rappresentate a questa O.S. si incentrano su un insolito comportamento da parte dell’Azienda sanitaria, la quale sembra privilegiare i contratti di somministrazione lavoro (tramite Agenzia interinale) piuttosto che attingere alle graduatorie pubblicate. Eppure, come si evince dalla citata delibera 1816/2023, gli idonei in graduatoria risultano così quantificati:

• n° 1540 idonei per il presidio ospedaliero di Pescara;

• n° 233 idonei per il presidio ospedaliero di Penne;

• n° 390 idonei per il presidio ospedaliero di Popoli.

Dunque, in numero più che sufficiente a garantire ogni eventuale esigenza di organico nelle varie strutture sanitarie.

Inoltre, come ricordato dalla nostra O.S., nella nota trasmessa a mezzo p.e.c. alla ASL in data 02.09.2024, sussistono dei ben precisi vincoli normativi e contrattuali (CCNL Sanità 2019-2021, personale del Comparto, artt. 72/co. 3 e 70/co. 3) che non possono essere ignorati “sic et simpliciter”. Infatti, le misteriose scelte dell’Azienda hanno conseguenze evidenti nei confronti dei candidati che potrebbero essere ingiustamente penalizzati dalle alternative modalità di reperimento del personale, avvalendosi di intermediari del mercato del lavoro.

La Direzione della ASL Pescara, sebbene invitata a fornire sollecite spiegazioni in merito, è tutt’ora rimasta silente. Un atteggiamento che, oltre ad essere irriverente dell’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori, alimenta ulteriori perplessità. Viene da chiedersi: perché programmare, organizzare e sostenere una costosa procedura di reclutamento per poi attivarne un’altra, parallela e in competizione alla precedente (CCNL Sanità 2019-2021, art. 70/co. 3), a mezzo di Agenzie interinali? Quale imponderabile ripensamento è all’origine di tale dualismo?

Senza considerare, poi, che il ricorso al lavoro interinale comporta un ulteriore rischio, quello della qualità dell’assistenza sanitaria: nel senso che una esagerata, impropria e continua variazione del personale risulta deleterio soprattutto per i pazienti ed ha ricadute negative anche sulla performance organizzativa della struttura in cui operano gli interinali. Nel caso, la maggiore ‘seduzione’ per i decisori aziendali rimarrebbe, indubbiamente, quella di poter eludere il vincolo della selezione, imposto dall’art. 97/co. 3 della Costituzione; perché è pur vero che la richiesta all’Agenzia interinale è sempre numerica ma nulla impedisce di dare indicazioni, in via del tutto informale si intende. A questo punto “diamo tempo al tempo”; in fin dei conti, il tempo, in queste vicende, non è galantuomo.

USB Pubblico Impiego

Federazione Abruzzo e Molise